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Diritto Penale

Reati Carabinieri: Responsabilità Civile della P.A. e Legittimazione Passiva

19 luglio 202612 min di letturaVerificato da Avv. Giuseppe CuomoContenuto generato con AI · supervisionato e approvato dall'Avv. Giuseppe Cuomo · AI Act UE 2024/1689, art. 50

Esploriamo la responsabilità penale dei Carabinieri e la conseguente responsabilità civile dello Stato. Analisi delle norme e della legittimazione passiva in caso di illeciti, essenziale per chi subisce un danno. Aggiornato al 19/07/2026.

Introduzione: La complessa intersezione tra responsabilità penale e civile nell'azione del pubblico ufficiale

Il ruolo delle Forze dell'Ordine, e in particolare dell'Arma dei Carabinieri, è di fondamentale importanza per la tutela della legalità e l'ordine pubblico nel nostro Paese. Tuttavia, l'esercizio di poteri così significativi comporta anche una peculiare disciplina in tema di responsabilità, sia penale che civile, qualora l'agente si renda responsabile di condotte illecite. Quando un militare dell'Arma dei Carabinieri commette un reato, emergono questioni complesse relative non solo alla sua personale responsabilità penale ma anche alla potenziale responsabilità civile dell'Amministrazione di appartenenza. Comprendere chi sia il soggetto legittimato passivo nell'azione di risarcimento del danno è cruciale per i cittadini che abbiano subito un pregiudizio, consentendo loro di individuare correttamente l'interlocutore giuridico per ottenere tutela. Il presente articolo si propone di analizzare il quadro normativo di riferimento, delineando i contorni della responsabilità individuale del carabiniere e quella dell'ente pubblico.

Il quadro normativo della responsabilità penale dei pubblici ufficiali

La commissione di un reato da parte di un membro delle Forze dell'Ordine, come un Carabiniere, si inserisce nel più ampio contesto della responsabilità penale dei pubblici ufficiali. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, prevede specifiche fattispecie di reato che possono essere integrate solo da soggetti rivestenti tale qualifica, oltre ai reati comuni.

La qualifica di pubblico ufficiale nel sistema penale

L'articolo 357 del Codice Penale definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. I Carabinieri, in virtù dei poteri che esercitano, rientrano pacificamente nella categoria dei pubblici ufficiali. Questa qualifica è determinante per l'applicabilità di specifiche norme incriminatrici.

Principali reati configurabili

Un Carabiniere, in quanto pubblico ufficiale, può commettere sia reati comuni (es. lesioni personali, omicidio, furto, ecc.) sia reati propri dei pubblici ufficiali. Tra questi ultimi, spiccano alcune figure criminose particolarmente rilevanti nell'esercizio delle funzioni:

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): si configura quando il pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, violando norme di legge o di regolamento o omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Concussione (art. 317 c.p.): si verifica quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.

Peculato (art. 314 c.p.): ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che ha il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui in ragione del suo ufficio o servizio, se ne appropria.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater c.p.): un complesso di fattispecie che riguardano lo scambio di favori o denaro per atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio.

Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.): punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivela segreti d'ufficio.

In tutti questi casi, l'azione penale è diretta unicamente nei confronti del militare che ha posto in essere la condotta criminosa, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale, sancito dall'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Pubblica Amministrazione non risponde penalmente per i reati commessi dai suoi dipendenti.

La responsabilità civile dell'Amministrazione per fatti illeciti dei propri dipendenti

Accanto alla responsabilità penale individuale del Carabiniere, vi è la questione della responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati dalla condotta illecita. In questo ambito, il nostro ordinamento prevede la possibilità che la Pubblica Amministrazione risponda civilmente per gli illeciti commessi dai propri dipendenti.

Fondamento della responsabilità della Pubblica Amministrazione

Il principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione per gli atti dei suoi dipendenti trova il suo fondamento nell'articolo 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale stabilisce che «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.» Questa norma costituzionale sancisce una responsabilità che si aggiunge a quella personale del dipendente, non la sostituisce. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o indiretta dell'ente.

A livello di legislazione ordinaria, la responsabilità indiretta della Pubblica Amministrazione è disciplinata dall'articolo 2049 del Codice Civile, che dispone che «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.» Sebbene formulato per i rapporti tra privati, questo principio è stato costantemente esteso dalla giurisprudenza alla Pubblica Amministrazione, che agisce tramite i suoi funzionari e dipendenti. Ulteriore riferimento normativo si rinviene nell'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale prevede che l'impiegato che cagioni un danno ingiusto a terzi nello svolgimento delle sue mansioni è responsabile, ma l'Amministrazione è civilmente responsabile verso i terzi in solido con l'impiegato per i danni arrecati nell'esercizio delle attribuzioni a cui l'impiegato è preposto.

Il nesso di occasionalità necessaria tra condotta e funzioni

Affinché l'Amministrazione sia chiamata a rispondere civilmente, non è sufficiente che il reato sia stato commesso da un proprio dipendente. È indispensabile che sussista un «nesso di occasionalità necessaria» tra la condotta illecita e l'esercizio delle funzioni o del servizio. Ciò significa che l'illecito deve essere stato compiuto dal Carabiniere nell'esercizio o a causa delle sue mansioni, sfruttando i poteri o i mezzi che l'ufficio gli conferisce, anche se per finalità estranee all'interesse pubblico o addirittura per perseguire un interesse privato del dipendente stesso. La giurisprudenza consolidata ritiene che la responsabilità della P.A. sussista anche quando il dipendente abbia agito con dolo o con grave abuso di potere, purché la condotta sia riconducibile, anche solo occasionalmente, alle mansioni attribuitegli. Non rientrano, invece, nella responsabilità dell'Amministrazione i fatti compiuti dal dipendente come mero privato cittadino, al di fuori di ogni collegamento, anche indiretto, con il servizio.

La distinzione tra responsabilità diretta del funzionario e responsabilità dell'ente

È fondamentale distinguere la responsabilità diretta del funzionario o dipendente dalla responsabilità indiretta dell'ente. Il Carabiniere che commette il reato è personalmente e direttamente responsabile per l'illecito. L'Amministrazione, invece, risponde a titolo di responsabilità indiretta, per il fatto altrui. Ciò implica che il danneggiato può agire per il risarcimento del danno sia nei confronti del singolo Carabiniere che dell'Amministrazione, o di entrambi in solido. La responsabilità dell'Amministrazione si configura come una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa dell'ente nella scelta o nella vigilanza del dipendente, basandosi unicamente sul nesso funzionale tra il fatto illecito e le mansioni del dipendente. L'Amministrazione, una volta risarcito il terzo danneggiato, avrà poi diritto di agire in regresso nei confronti del proprio dipendente che ha causato il danno, in base alle norme sulla responsabilità amministrativa (disciplinata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 55 e ss. e dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 82 e ss.). Tale azione di regresso, tuttavia, presuppone l'accertamento di una condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente.

La legittimazione passiva nell'azione di risarcimento del danno

Quando un cittadino subisce un danno a causa di un reato commesso da un Carabiniere nell'esercizio delle sue funzioni, si pone il problema di individuare il o i soggetti contro cui indirizzare l'azione civile per ottenere il risarcimento del danno. Si parla di legittimazione passiva.

Chi può essere citato in giudizio: il funzionario e/o l'ente?

In virtù del principio della responsabilità solidale, il danneggiato ha la facoltà di convenire in giudizio sia il Carabiniere responsabile del fatto illecito, sia l'Amministrazione di appartenenza (il Ministero della Difesa, in quanto l'Arma dei Carabinieri ne dipende). La scelta spetta al danneggiato. Spesso, per ragioni di maggiore solvibilità, si preferisce agire direttamente nei confronti dell'Amministrazione, la cui capacità di risarcimento è solitamente superiore a quella del singolo dipendente. L'azione può essere esercitata congiuntamente contro entrambi, o disgiuntamente contro l'uno o l'altro. La giurisprudenza consolidata ha riconosciuto questa facoltà al danneggiato, che non è obbligato a citare in giudizio entrambi i responsabili solidali.

È importante sottolineare che la responsabilità della Pubblica Amministrazione sussiste anche in caso di reato, a prescindere dall'esito del procedimento penale. L'accertamento di un fatto illecito in sede civile può avvenire anche indipendentemente dall'eventuale proscioglimento o assoluzione in sede penale, poiché i criteri di accertamento della responsabilità (e il grado di diligenza richiesto) sono diversi. Tuttavia, una sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile per il risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato ne è l'autore, ai sensi dell'articolo 651 del Codice di Procedura Penale.

L'azione di regresso dell'Amministrazione

Come accennato, qualora l'Amministrazione risarcisca il danno al terzo, essa ha la possibilità di agire in regresso nei confronti del Carabiniere responsabile. Questa azione è disciplinata dall'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e si inserisce nell'ambito della più generale responsabilità amministrativa e contabile. L'azione di regresso dell'Amministrazione è finalizzata a recuperare le somme versate a titolo di risarcimento del danno e richiede l'accertamento della colpa grave o del dolo del dipendente. La giurisprudenza della Corte dei Conti, organo competente in materia di responsabilità amministrativa, ha costantemente ribadito che la responsabilità del funzionario pubblico verso l'Amministrazione è limitata ai casi di dolo o colpa grave, al fine di non paralizzare l'azione amministrativa con la paura di eccessive responsabilità.

Specificità per i membri delle Forze dell'Ordine (Carabinieri)

I Carabinieri, come membri delle Forze dell'Ordine, operano in un contesto caratterizzato da poteri e doveri particolari, che meritano una specifica attenzione in materia di responsabilità.

Doveri e poteri dei Carabinieri

I Carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria (ai sensi dell'articolo 57 del Codice di Procedura Penale) e agenti di pubblica sicurezza. Essi sono tenuti a rispettare la legge e i regolamenti, a esercitare i loro poteri con imparzialità, a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e a prevenire e reprimere i reati. I poteri di cui dispongono (es. uso della forza, perquisizioni, arresti, fermi, controlli) sono autoritativi e devono essere esercitati nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. La violazione di tali limiti o l'abuso di tali poteri può condurre non solo alla responsabilità penale ma anche a quella civile e amministrativa.

Ambito di applicazione della responsabilità per atti compiuti in servizio o a causa di esso

Per i membri delle Forze dell'Ordine, il concetto di «esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (art. 2049 c.c.) o di «esercizio delle attribuzioni a cui l'impiegato è preposto» (art. 61, D.P.R. 3/1957) assume una rilevanza particolare. La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'Amministrazione risponde non solo per i fatti commessi dal militare nell'esercizio delle sue specifiche funzioni d'istituto, ma anche per quelli che, pur esulando dai compiti assegnati, siano stati compiuti «in occasione» del servizio o comunque «a causa» di esso, cioè sfruttando la posizione, i mezzi o l'autorità derivanti dalla qualifica rivestita. Ciò include anche i casi in cui il militare abbia agito con eccesso di potere o con sviamento di potere, purché vi sia un collegamento, anche mediato, con le sue funzioni. Ciò è particolarmente importante per i Carabinieri, le cui funzioni di prevenzione e repressione dei reati li pongono spesso in situazioni delicate e potenzialmente conflittuali con i diritti dei cittadini.

Implicazioni pratiche per il cittadino

Per il cittadino che si trovi a subire un danno a causa di un reato commesso da un Carabiniere, le implicazioni pratiche sono significative e richiedono una chiara comprensione delle proprie possibilità di tutela.

Innanzitutto, è fondamentale raccogliere tutte le prove possibili relative al fatto illecito subito, inclusi documenti, testimonianze e qualsiasi altro elemento utile a ricostruire l'accaduto. Successivamente, è consigliabile consultare un legale esperto in diritto civile e amministrativo per valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria e individuare la strategia più opportuna. L'azione per il risarcimento del danno può essere proposta in sede civile, anche qualora sia pendente un procedimento penale a carico del Carabiniere. È possibile costituirsi parte civile nel processo penale, qualora il reato sia perseguibile d'ufficio, per chiedere il risarcimento del danno direttamente in quella sede. Tuttavia, in molti casi, l'azione civile autonoma può essere più rapida ed efficace, soprattutto se l'obiettivo principale è ottenere il risarcimento del danno dall'Amministrazione.

La conoscenza della legittimazione passiva consente al danneggiato di indirizzare correttamente l'azione giudiziaria, evitando errori procedurali che potrebbero ritardare o compromettere il buon esito della domanda. Agire nei confronti dell'Amministrazione è spesso la via preferenziale per la maggiore garanzia di solvibilità. È essenziale che l'azione sia tempestiva, rispettando i termini di prescrizione previsti dalla legge (generalmente cinque anni per l'azione di risarcimento da fatto illecito, ai sensi dell'articolo 2947 del Codice Civile).

Fonti citate

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 28

Codice Penale, art. 314

Codice Penale, art. 317

Codice Penale, art. 318

Codice Penale, art. 319

Codice Penale, art. 319-ter

Codice Penale, art. 319-quater

Codice Penale, art. 323

Codice Penale, art. 326

Codice Penale, art. 357

Codice di Procedura Penale, art. 57

Codice di Procedura Penale, art. 651

Codice Civile, art. 2049

Codice Civile, art. 2947

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 18

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 55 e ss.

Aggiornato al 19/07/2026. Verificare eventuali modifiche su normattiva.it.

Il presente articolo ha finalita esclusivamente informativa e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del caso specifico, contattare lo Studio Legale Avv. Giuseppe Cuomo - Tel. 081 921 1148 - cuomo.avv.giuseppe@tiscali.it

Contenuto elaborato con il supporto di intelligenza artificiale sotto la supervisione editoriale dello Studio Legale Avv. Giuseppe Cuomo, Cassazionista - Nocera Inferiore (SA).

Fonti e riferimenti normativi

  • · Responsabilità Civile Pubblica Amministrazione
  • · Carabinieri
  • · Pubblico Ufficiale
  • · Reati
  • · Risarcimento Danno
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