Studio Legale CuomoAvv. Giuseppe Cuomo · Cassazione

Avv. Giuseppe Cuomo — Patrocinante in Cassazione

Diritto Penale

Insider Trading e Prediction Markets: Sfide Legali e Lacune Penali

14 maggio 202610 min di letturaVerificato da Avv. Giuseppe CuomoContenuto generato con AI · supervisionato e approvato dall'Avv. Giuseppe Cuomo · AI Act UE 2024/1689, art. 50

Analisi dell'applicazione della normativa italiana sull'abuso di informazioni privilegiate ai prediction markets. Esploriamo le tensioni e le possibili lacune del quadro penale vigente.

Introduzione

Il rapido sviluppo tecnologico e la crescente digitalizzazione hanno dato origine a nuove forme di piattaforme e strumenti, tra cui i cosiddetti "prediction markets" (mercati di previsione). Questi mercati, pur non rientrando nelle tradizionali categorie di strumenti finanziari, presentano dinamiche che possono evocare, per analogia, fattispecie di abuso di mercato. L'articolo esamina le potenziali aree di tensione tra la disciplina penale italiana in materia di abuso di informazioni privilegiate e le operazioni condotte sui prediction markets, evidenziando le possibili lacune dell'attuale impianto normativo e le sfide interpretative che ne derivano. L'obiettivo è analizzare come la legislazione vigente si rapporti con queste nuove realtà, al fine di individuare le criticità e le questioni ancora aperte nel contesto della tutela penale.

Il Quadro Normativo dell'Abuso di Informazioni Privilegiate in Italia

In Italia, la disciplina in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunemente noto come insider trading, è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF), e successive modificazioni. Tale normativa, volta a garantire l'integrità dei mercati finanziari e la parità di accesso alle informazioni, sanziona condotte che alterano il corretto funzionamento delle contrattazioni e la fiducia degli investitori.

La nozione di informazione privilegiata

Il TUF, all'art. 181, definisce l'informazione privilegiata come un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sul prezzo di tali strumenti finanziari. Una siffatta informazione è considerata "precisa" se indica un complesso di circostanze esistenti o che si prevede ragionevolmente che vengano ad esistere, o un evento che si è verificato o che si prevede ragionevolmente che si verificherà, e se è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari. L'influenza "significativa" sul prezzo viene valutata in base a ciò che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come parte delle sue decisioni di investimento.

Le condotte sanzionate

Il reato di abuso di informazioni privilegiate è delineato dall'art. 184 del TUF, che prevede sanzioni penali per chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, commette una delle seguenti condotte:

acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari sui quali si fondano le informazioni privilegiate;

comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di operazioni di acquisto o vendita.

Oltre alle sanzioni penali, il TUF prevede anche illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis), che sanzionano le medesime condotte descritte dall'art. 184, ma con un differente regime di prova e un differente ambito applicativo, spesso complementare a quello penale. È fondamentale sottolineare che il bene giuridico tutelato è la trasparenza e l'integrità del mercato, nonché la parità informativa tra gli operatori.

L'elemento oggettivo e il riferimento agli strumenti finanziari

Un aspetto centrale della normativa è il riferimento esplicito agli "strumenti finanziari". Il D.Lgs. 58/1998, all'art. 1, comma 1, lett. u), fornisce un'ampia definizione di "strumenti finanziari", includendo una vasta gamma di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, strumenti derivati e altri strumenti specificamente individuati dalla normativa. La disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate è, dunque, strettamente legata alla natura del prodotto oggetto delle operazioni, che deve rientrare nella definizione legale di strumento finanziario.

I "Prediction Markets": Natura e Funzionamento

I prediction markets, o mercati di previsione, sono piattaforme online dove i partecipanti possono "scommettere" sull'esito di eventi futuri, che possono riguardare ambiti molto diversi: dalla politica (es. esito di elezioni), allo sport, all'economia (es. andamento di un indice), fino a eventi sociali o tecnologici (es. data di lancio di un prodotto). Funzionano in modo analogo ai mercati finanziari tradizionali, in cui i partecipanti acquistano e vendono "contratti" che rappresentano la probabilità che un certo evento si verifichi.

Meccanismo operativo

Ogni contratto su un prediction market è legato all'esito di un evento. Ad esempio, se l'evento è "il candidato X vincerà le elezioni", un contratto associato a questo esito può essere scambiato a un prezzo che riflette la probabilità percepita di tale evento. Se il candidato X è percepito avere una probabilità del 70% di vincere, il contratto potrebbe essere scambiato a 0,70 euro (o dollari). Se l'evento si verifica, il contratto "paga" 1 euro (o dollaro); altrimenti, paga 0. I prezzi di questi contratti fluttuano in base alle informazioni disponibili e all'opinione collettiva dei partecipanti, agendo come indicatori aggregati della probabilità di un evento.

Caratteristiche distintive

I prediction markets si distinguono per alcune caratteristiche:

**Focalizzazione su eventi specifici**: A differenza dei mercati azionari che riflettono il valore di un'azienda, i prediction markets si concentrano su esiti binari o multi-outcome di eventi futuri.

**Orizzonte temporale definito**: Hanno una scadenza chiara, coincidente con la data dell'evento.

**Scopo predittivo**: Vengono spesso utilizzati per aggregare le informazioni e generare previsioni più accurate rispetto ai sondaggi tradizionali.

**Partecipazione**: Possono essere aperti al pubblico o riservati a comunità specifiche, e spesso i contratti scambiati non sono veri e propri strumenti finanziari nel senso tradizionale.

La natura spesso decentralizzata o non regolamentata di molte di queste piattaforme, insieme alla tipologia di "asset" scambiato, solleva interrogativi sulla loro qualificazione giuridica e sulla possibilità di applicare la normativa vigente in materia di abusi di mercato.

La Tensione tra la Disciplina Penale e i Prediction Markets

La principale area di tensione tra la disciplina penale italiana sull'insider trading e le operazioni sui prediction markets risiede nella difficoltà di sussumere queste ultime nelle categorie giuridiche previste dal TUF. La legge è stata concepita per i mercati finanziari tradizionali e per gli "strumenti finanziari" definiti in modo specifico. I prediction markets, per loro natura, spesso esulano da queste definizioni, creando "lacune" o aree grigie nell'applicazione della normativa.

La definizione di "strumento finanziario" e la sua applicabilità

Come accennato, il D.Lgs. 58/1998 subordina l'applicazione della normativa sull'abuso di informazioni privilegiate all'esistenza di uno "strumento finanziario". I contratti scambiati sui prediction markets, che rappresentano quote di probabilità su eventi futuri, raramente rientrano esplicitamente nelle categorie elencate dall'art. 1, comma 1, lett. u), del TUF. Essi non sono generalmente considerati valori mobiliari, né strumenti del mercato monetario, e difficilmente possono essere qualificati come strumenti derivati che hanno un sottostante finanziario. La loro natura più vicina è forse quella di "contratti a termine su merci, valute, tassi d'interesse, rendimenti, indici o altre misure" oppure "contratti derivati su variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione o indici d'inflazione o altre statistiche economiche ufficiali", sebbene la loro finalità sia specificamente la previsione di un evento non strettamente economico o finanziario. Se i contratti scambiati sui prediction markets non sono qualificabili come "strumenti finanziari", l'intera disciplina dell'insider trading, sia penale che amministrativa, non trova applicazione.

La nozione di "informazione privilegiata" e la sua applicabilità

Anche laddove si potesse superare l'ostacolo della qualificazione come "strumento finanziario", la nozione di "informazione privilegiata" potrebbe presentare delle sfide. L'informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181 TUF, deve riguardare uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e deve essere in grado di influire in modo significativo sul prezzo di tali strumenti. Nei prediction markets, l'informazione può riguardare eventi di varia natura (es. un risultato elettorale, il lancio di un nuovo prodotto da parte di un'azienda non quotata, l'esito di un contenzioso legale). Se l'evento sottostante non è collegato a un "emittente" di strumenti finanziari nel senso del TUF, o direttamente a uno "strumento finanziario" regolamentato, l'informazione, pur se "precisa" e "non pubblica", potrebbe non rientrare nella definizione legale di informazione privilegiata ai fini dell'applicazione della normativa sull'insider trading. Ad esempio, la conoscenza anticipata dell'esito di una trattativa politica che influenzi la probabilità di un certo risultato elettorale, se scambiata su un prediction market, potrebbe non soddisfare i requisiti dell'art. 181 TUF, in quanto l'informazione non concerne un emittente o uno strumento finanziario tradizionale.

L'elemento del "mercato regolamentato"

Un altro aspetto cruciale è il contesto in cui avvengono le operazioni. Mentre l'art. 184 TUF non richiede esplicitamente che le operazioni avvengano su un "mercato regolamentato" (la norma parla di operazioni su "strumenti finanziari"), la stessa nozione di "mercato" sottintende un contesto in cui la trasparenza e l'integrità sono tutelate. Tuttavia, molti prediction markets operano in contesti non regolamentati o con una regolamentazione molto più blanda rispetto ai mercati finanziari tradizionali. L'assenza di una supervisione da parte di autorità di vigilanza (come la CONSOB in Italia) rende più difficile l'applicazione di norme concepite per ambienti altamente regolamentati e controllati.

Le condotte sanzionate e la loro equiparazione

Le condotte sanzionate dall'art. 184 TUF – acquistare, vendere o compiere altre operazioni, comunicare l'informazione, raccomandare o indurre – sono formulate pensando alle transazioni di strumenti finanziari tradizionali. Se un soggetto utilizza informazioni non pubbliche per "scommettere" su un prediction market, la questione è se tale condotta possa essere equiparata a "operazioni su strumenti finanziari". Se i contratti dei prediction markets non sono strumenti finanziari, allora le operazioni su di essi non rientrano nella fattispecie tipica dell'art. 184 TUF, indipendentemente dalla natura "privilegiata" dell'informazione utilizzata.

Possibili Lacune della Tutela Penalistica Attuale

Le analisi sopra esposte evidenziano una potenziale lacuna nella tutela penalistica italiana rispetto all'abuso di informazioni privilegiate sui prediction markets. Se i contratti scambiati su queste piattaforme non rientrano nella definizione di "strumenti finanziari" ai sensi del TUF, e le informazioni utilizzate non si riferiscono a "emittenti" o "strumenti finanziari" come previsti dalla legge, allora le condotte di chi sfrutta un vantaggio informativo indebito su tali mercati potrebbero non essere sanzionabili penalmente ai sensi dell'attuale normativa. Questo scenario potrebbe consentire a soggetti in possesso di informazioni non pubbliche e precise su eventi futuri di ottenere profitti ingiusti, minando i principi di trasparenza e lealtà che dovrebbero presiedere a qualsiasi forma di mercato, senza incorrere nelle gravi sanzioni previste per l'insider trading tradizionale.

La sfida per il legislatore e per la giurisprudenza è duplice: da un lato, interpretare le norme esistenti in modo che possano, ove possibile, adattarsi a queste nuove realtà, pur nel rispetto del principio di stretta legalità; dall'altro, valutare la necessità di interventi normativi specifici che possano colmare queste lacune, magari attraverso l'introduzione di nuove definizioni o l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme esistenti, tenendo conto delle peculiarità dei prediction markets e del loro potenziale impatto sull'integrità del sistema. Tuttavia, qualsiasi estensione deve essere ponderata e attentamente bilanciata con la necessità di non sovra-regolamentare attività che potrebbero avere scopi diversi dall'investimento finanziario tradizionale.

Implicazioni Pratiche

Per i partecipanti ai prediction markets, è fondamentale essere consapevoli che, in assenza di una chiara qualificazione giuridica dei contratti scambiati come strumenti finanziari e di un'applicazione diretta della normativa sull'insider trading, l'uso di informazioni privilegiate su tali piattaforme potrebbe non configurare, allo stato attuale, un reato penale o un illecito amministrativo ai sensi del TUF. Tuttavia, ciò non implica una totale assenza di rischi o una legittimazione di comportamenti sleali. Altre normative, come quelle sulla frode o sull'illecito civile, potrebbero, in casi specifici e con le dovute condizioni, trovare applicazione, sebbene con finalità e presidi diversi.

Per le aziende o le organizzazioni che utilizzano prediction markets interni per scopi previsionali o decisionali, è cruciale stabilire codici di condotta interni che regolamentino l'accesso e l'uso delle informazioni, per prevenire abusi e mantenere l'integrità dei propri sistemi. La mancanza di un quadro normativo penale esplicito non esime dalla responsabilità etica e dalla necessità di garantire equità e trasparenza all'interno delle proprie comunità. Infine, per gli operatori delle piattaforme, è consigliabile monitorare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, considerando l'introduzione di meccanismi di controllo e trasparenza atti a scoraggiare comportamenti abusivi.

Fonti Citate

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), artt. 1, 181, 184, 187-bis.

Aggiornato al 14/05/2026. Verificare eventuali modifiche su normattiva.it.

Disclaimer

Il presente articolo ha finalita esclusivamente informativa e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del caso specifico, contattare lo Studio Legale Avv. Giuseppe Cuomo - Tel. 081 921 1148 - cuomo.avv.giuseppe@tiscali.it

Contenuto elaborato con il supporto di intelligenza artificiale sotto la supervisione editoriale dello Studio Legale Avv. Giuseppe Cuomo, Cassazionista - Nocera Inferiore (SA).

Fonti e riferimenti normativi

  • · insider trading
  • · prediction markets
  • · diritto penale
  • · abuso di informazioni privilegiate
  • · TUF
  • · mercati finanziari
  • · lacune normative
  • · strumenti finanziari
  • · informazione privilegiata
!

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informativa. Non costituiscono consulenza legale personalizzata ai sensi della L. 247/2012 e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato.

Hai bisogno di assistenza su Diritto Penale?

L'Avv. Giuseppe Cuomo offre consulenza specializzata. Studio a Nocera Inferiore (SA), consulenze anche da remoto.

Prenota consulenzaAltri articoli
ChiamaPrenota consulenza

Questo sito utilizza cookie tecnici necessari e, solo con il tuo consenso, Google Analytics con IP anonimizzato per statistiche aggregate. Nessun cookie di profilazione pubblicitaria. Cookie Policy — Privacy Policy