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Diritto Penale

Stalking e risarcimento: perché la riparazione non estingue il reato

29 settembre 202610 min di letturaVerificato da Avv. Giuseppe CuomoContenuto generato con AI · supervisionato e approvato dall'Avv. Giuseppe Cuomo · AI Act UE 2024/1689, art. 50

La Corte Costituzionale ha chiarito che il risarcimento del danno non estingue il reato di stalking. Approfondiamo l'Art. 162-ter c.p. e le sue implicazioni.

Stalking e condotte riparatorie: perché il risarcimento non estingue il reato

Il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, rappresenta una grave minaccia alla libertà e alla sicurezza personale della vittima, con profonde ripercussioni sulla sua integrità psicofisica e sulla sua quotidianità. Nel panorama giuridico italiano, la possibilità di estinguere un reato attraverso condotte riparatorie, come il risarcimento del danno, è prevista per alcune fattispecie. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato la peculiarità dello stalking in questo contesto, escludendolo da tale meccanismo estintivo. La Corte Costituzionale ha recentemente ribadito la piena legittimità di questa esclusione, confermando che il risarcimento, seppur dovuto in sede civile, non può in alcun modo cancellare la rilevanza penale degli atti persecutori.

Questa pronuncia è fondamentale per rafforzare la tutela delle vittime e per sottolineare la gravità intrinseca di un reato che incide su beni giuridici di primaria importanza. Comprendere le ragioni di tale orientamento è essenziale per chiunque si trovi ad affrontare situazioni di stalking, sia come vittima che come soggetto coinvolto a vario titolo nel percorso giudiziario.

Il Reato di Stalking: Natura e Offensività secondo l'Art. 612-bis c.p.

Il reato di atti persecutori è disciplinato dall'articolo 612-bis del Codice Penale, introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38. Questa norma mira a tutelare la libertà morale e la tranquillità della persona, punendo chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Elementi Costitutivi del Reato

Per la configurazione del reato di stalking, sono necessari i seguenti elementi:

Condotta Reiterata: Non si tratta di un singolo episodio, ma di una pluralità di azioni (minacce, molestie, pedinamenti, intrusioni nella vita privata, contatti indesiderati e persistenti) che, prese singolarmente, potrebbero apparire di lieve entità, ma che nella loro reiterazione assumono un carattere vessatorio e persecutorio. La giurisprudenza consolidata ritiene che anche due sole condotte possano integrare la reiterazione, purché idonee a produrre uno degli eventi di danno.

Eventi di Danno: La condotta deve causare alternativamente uno dei seguenti eventi:

un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto o di persona legata da relazione affettiva;

la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dolo Generico: È sufficiente che l'agente sia consapevole di reiterare le condotte e della loro idoneità a cagionare gli eventi di danno, senza che sia richiesta una finalità specifica.

La natura di reato “a forma libera” dello stalking significa che le condotte persecutorie possono manifestarsi in una varietà di modi, rendendo complessa la loro identificazione e dimostrazione, ma allo stesso tempo ampia la sua applicazione a fenomeni sempre più diffusi, anche attraverso i mezzi telematici (cyberstalking).

Le Condotte Riparatorie e l'Estinzione del Reato (Art. 162-ter c.p.)

Il Codice Penale, all'articolo 162-ter, disciplina l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Questa disposizione consente, per determinati reati, di estinguere la punibilità mediante il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'istituto ha una finalità deflattiva del sistema giudiziario e riparatoria nei confronti della vittima, permettendo al reo di rimediare al danno causato prima che si instauri o prosegua il processo penale.

Ambito di Applicazione dell'Art. 162-ter c.p.

L'articolo 162-ter del Codice Penale prevede che:

«Nei procedimenti per reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno, mediante il risarcimento della persona offesa e, ove possibile, mediante la restituzione, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso. Il giudice subordina la dichiarazione di estinzione del reato alla condotta dell'imputato, per un periodo non superiore a un anno, quando le condotte riparatorie non risultano integralmente realizzate, ovvero il giudice ritiene che le stesse possano essere completate. Decorso il periodo fissato, il giudice verifica l'esatto adempimento degli obblighi imposti e, se l'imputato ha adempiuto, dichiara estinto il reato; altrimenti il processo riprende il suo corso.»

L'applicazione di questa norma è generalmente limitata a reati di modesta entità o a quelli in cui l'offesa ha una prevalente dimensione patrimoniale o è facilmente reversibile. L'intervento del giudice è volto a valutare l'effettività e l'integralità della riparazione, nonché la sua accettazione da parte della persona offesa. L'obiettivo è riconciliare l'autore del reato con la vittima, promuovendo una giustizia riparativa che, per sua natura, mal si concilia con reati di particolare gravità o complessità offensiva.

La Specificità del 4° Comma dell'Art. 162-ter c.p.: L'Esclusione dello Stalking

Il comma 4 dell'articolo 162-ter del Codice Penale introduce una deroga significativa alla possibilità di estinzione del reato tramite condotte riparatorie. In esso è espressamente previsto che: «La disposizione di cui al presente articolo non si applica nei casi di cui agli articoli 572, 612-bis e 612-ter».

Questa esclusione è di fondamentale importanza. I reati citati sono rispettivamente: maltrattamenti contro familiari o conviventi (Art. 572 c.p.), atti persecutori (Art. 612-bis c.p.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612-ter c.p.), meglio noto come revenge porn. L'esplicita menzione dell'articolo 612-bis c.p. significa che il reato di stalking, anche se perseguibile a querela della persona offesa (salvo le ipotesi aggravate procedibili d'ufficio), non può essere estinto tramite il meccanismo delle condotte riparatorie previsto dall'articolo 162-ter c.p.

Questa scelta legislativa riflette una precisa volontà di tutelare con maggiore rigore le vittime di condotte che minano profondamente la loro sfera personale e psicologica, riconoscendo la particolare offensività di tali reati. Non si tratta di un'omissione o di una svista del legislatore, ma di una decisione ponderata, che la Corte Costituzionale ha avuto modo di esaminare e confermare.

La Sentenza della Corte Costituzionale: Perché l'Esclusione è Legittima

La questione della legittimità costituzionale dell'esclusione del reato di stalking dall'applicabilità dell'articolo 162-ter, comma 4, del Codice Penale è stata oggetto di un attento esame da parte della Consulta. La Corte Costituzionale ha dichiarato non illegittimo costituzionalmente l’art. 162-ter, co. 4, c.p., in riferimento all'esclusione del reato di atti persecutori. La ragione di questa pronuncia risiede nella natura stessa del reato di stalking e nella ponderazione dei beni giuridici coinvolti.

La Ratio della Decisione della Consulta

Le argomentazioni che hanno guidato la Corte Costituzionale possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

Natura del Bene Giuridico Protettato: Il reato di stalking non lede primariamente beni di natura patrimoniale o facilmente ripristinabili. Lede la libertà morale, la sicurezza psicologica, l'integrità psichica e la libertà di autodeterminazione della vittima. Questi beni sono di carattere personale e inviolabile, e il loro pregiudizio ha spesso un impatto duraturo e profondo, difficilmente sanabile con una mera riparazione economica.

Offensività Permanente e Non Materiale: Le condotte persecutorie generano stati d'ansia e paura che non sono quantificabili né eliminabili con il semplice versamento di una somma di denaro. Il danno psicologico e la modifica delle abitudini di vita rappresentano conseguenze immateriali e complesse, che permangono anche dopo un eventuale risarcimento.

Prevenzione e Tutela Sociale: L'esclusione risponde a un'esigenza di prevenzione generale e speciale. La gravità del reato e l'allarme sociale che esso genera richiedono una risposta penale ferma, che non può essere elusa attraverso un accordo economico. La repressione penale dello stalking è un segnale forte a tutela delle vittime e della collettività.

Differenza con altri Reati: L'articolo 162-ter c.p. è concepito per reati in cui le conseguenze dannose o pericolose sono suscettibili di integrale eliminazione o riparazione. Per il reato di stalking, la natura intrusiva, reiterata e psicologicamente devastante delle condotte rende la “riparazione integrale” un concetto quasi inapplicabile nel senso penale, se non per gli aspetti puramente economici.

Consenso della Vittima: Anche l'eventuale consenso della vittima ad accettare il risarcimento, come per la remissione di querela, non è sufficiente a estinguere il reato in tutti i casi. Per lo stalking, l'ordinamento ha scelto di mantenere una tutela forte e inderogabile, riconoscendo l'asimmetria di potere tra stalker e vittima e il rischio che il risarcimento possa trasformarsi in uno strumento di ulteriore pressione.

Distinzione tra Riparazione del Danno Civile e Estinzione del Reato Penale

È fondamentale distinguere tra la riparazione del danno in sede civile e l'estinzione del reato in sede penale. L'esclusione dall'applicazione dell'articolo 162-ter c.p. per il reato di stalking non significa che la vittima non abbia diritto al risarcimento del danno. Al contrario, la vittima può e deve costituirsi parte civile nel processo penale o agire in separata sede civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), inclusi i danni morali e quelli biologici. Tuttavia, il pagamento di tale risarcimento, seppur accolto e liquidato, non ha la capacità di estinguere il reato e impedire la prosecuzione del processo penale e l'eventuale condanna dell'imputato. La sanzione penale per il reato di stalking rimane pertanto un obiettivo primario del sistema giudiziario, indipendente dalla soddisfazione delle pretese risarcitorie della vittima.

Implicazioni Pratiche per il Cittadino, il Lavoratore e l'Impresa

Per le Vittime di Stalking

Questa pronuncia della Corte Costituzionale rappresenta un ulteriore rafforzamento della tutela delle vittime di stalking. Significa che:

Maggiore Tutela Penale: La vittima non può essere pressata ad accettare un risarcimento per far sì che il processo penale si estingua. L'interesse dello Stato a perseguire il reato di stalking prevale sulla disponibilità delle parti a transigere.

Indipendenza del Percorso Civile: Il diritto al risarcimento del danno permane in ogni caso e può essere esercitato indipendentemente dalla prosecuzione e dall'esito del processo penale, sebbene spesso sia conveniente costituirsi parte civile nello stesso.

Fiducia nel Sistema Giudiziario: Le vittime possono avere maggiore fiducia nel fatto che le loro denunce saranno trattate con la serietà che il reato merita, senza scorciatoie che possano sminuire la gravità delle condotte subite.

Per gli Autori del Reato

Per coloro che pongono in essere condotte di stalking, è importante essere consapevoli che:

Nessuna Estinzione tramite Risarcimento: Il risarcimento del danno, pur potendo essere considerato ai fini della mitigazione della pena (ad esempio, come circostanza attenuante generica, se la riparazione è stata tempestiva ed efficace), non potrà mai portare all'estinzione del reato di atti persecutori.

Necessità di Difesa Legale Appropriata: In caso di accusa per stalking, è fondamentale affidarsi a un legale esperto in diritto penale, che possa valutare la posizione processuale e le migliori strategie difensive, tenendo conto delle specificità di questo reato.

Per il Sistema Giuridico e gli Operatori del Diritto

La conferma della legittimità dell'esclusione ribadisce la gravità del reato di stalking nell'ordinamento italiano. Questo implica:

Consolidamento dell'Orientamento: Gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, forze dell'ordine) devono agire in piena consapevolezza che per lo stalking non è applicabile l'istituto delle condotte riparatorie con effetto estintivo del reato.

Focus sulla Protezione della Vittima: Viene rafforzata l'attenzione sulla protezione della vittima e sulla necessità di contrastare efficacemente il fenomeno dello stalking, anche attraverso percorsi di prevenzione e di sostegno alle persone offese.

Fonti Citate

Codice Penale, Art. 162-ter

Codice Penale, Art. 612-bis

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

Aggiornato al 29/09/2026. Verificare eventuali modifiche su normattiva.it.

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Fonti e riferimenti normativi

  • · Stalking
  • · Reato di Atti Persecutori
  • · Art 162-ter CP
  • · Condotte Riparatorie
  • · Diritto Penale
  • · Corte Costituzionale
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