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Avv. Giuseppe Cuomo — Patrocinante in Cassazione

Diritto di Famiglia

Affidamento dei Figli

Quando i genitori si separano o la loro relazione finisce, le decisioni sui figli seguono regole precise del Codice civile. Il criterio guida è l’interesse del minore, da valutare nel caso concreto, e non le pretese dei genitori. Questa pagina riassume i principali istituti: affidamento condiviso, affidamento a un solo genitore, tempi di permanenza, mantenimento, ascolto del minore e modifica dei provvedimenti.

I principi di riferimento

Il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli sono sanciti dall’articolo 30 della Costituzione. L’articolo 315-bis del Codice civile riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Le norme sull’affidamento (artt. 337-bis e seguenti) si applicano in caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento e nullità del matrimonio, e anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale

L’articolo 337-ter riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per questo il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.

L’affidamento a un solo genitore

Ai sensi dell’articolo 337-quater il giudice può disporre l’affidamento a uno solo dei genitori quando ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Si tratta quindi di un’ipotesi che richiede una motivazione specifica.

Salvo diversa disposizione del giudice, il genitore affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ma le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi. Il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il loro interesse.

Tempi di permanenza e collocamento

L’articolo 337-ter attribuisce al giudice il compito di determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Nella prassi si parla di collocamento per indicare dove il figlio abbia la residenza prevalente: è un aspetto distinto dall’affidamento, che riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il mantenimento dei figli

Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può stabilire un assegno periodico, tenendo conto, secondo l’articolo 337-ter, delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

L’ascolto del minore

L’articolo 315-bis riconosce al minore che abbia compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano. La disciplina processuale è contenuta nell’articolo 473-bis.4 del Codice di procedura civile. L’ascolto non significa chiedere al figlio di scegliere tra i genitori: la decisione spetta al giudice.

Violenza domestica e abusi familiari

Quando nel procedimento sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, il Codice di procedura civile prevede regole specifiche, contenute negli articoli 473-bis e seguenti, introdotti dal decreto legislativo n. 149/2022. In questi casi la tutela della sicurezza delle persone coinvolte richiede una valutazione attenta dei fatti.

La revisione dei provvedimenti

Secondo l’articolo 337-quinquies i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e le eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento. Poiché la richiesta si fonda sul mutamento delle circostanze, è importante poter documentare i fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Art. 30 Cost.; artt. 315-bis, 337-bis, 337-ter, 337-quater e 337-quinquies c.c.; artt. 473-bis e seguenti c.p.c.; d.lgs. n. 149/2022.

Contenuto divulgativo, non sostitutivo di una consulenza legale individuale.

AffidamentoMinoriArt. 337-ter c.c.

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