Diritto di Famiglia
Nullità del matrimonio canonico: procedimento, prove e riconoscimento civile
La nullità del matrimonio canonico mette in contatto due ordinamenti distinti. La Chiesa cattolica giudica, secondo il diritto canonico, se il vincolo sia stato validamente costituito; lo Stato italiano disciplina gli effetti civili e stabilisce a quali condizioni una decisione ecclesiastica possa produrli nel proprio ordinamento. Il can. 1671 del Codice di diritto canonico separa con chiarezza i due piani: le cause matrimoniali dei battezzati spettano per diritto proprio al giudice ecclesiastico, mentre le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile. Ne deriva che una dichiarazione di nullità ecclesiastica non equivale a un divorzio e non cancella, per il solo fatto di essere stata pronunciata, gli effetti che il matrimonio ha prodotto in Italia: per ottenerne il riconoscimento civile occorre un ulteriore procedimento davanti alla Corte d’appello. Questa pagina illustra i capi di nullità, lo svolgimento della causa canonica, le condizioni della delibazione e le conseguenze patrimoniali e familiari.
Nullità e crisi coniugale non sono la stessa cosa
Il processo canonico non accerta che il matrimonio sia finito o che la convivenza sia divenuta impossibile. Separazione e divorzio riguardano le vicende della relazione e, nell’ordinamento civile, regolano la cessazione della vita comune e lo scioglimento del matrimonio. La nullità riguarda invece la validità del matrimonio nel momento in cui fu celebrato: occorre dimostrare che, già all’origine, esisteva un impedimento, era stata violata la forma prescritta oppure il consenso presentava un vizio rilevante. Il can. 1060 stabilisce che il matrimonio gode del favore del diritto e che, nel dubbio, deve essere ritenuto valido finché non sia provato il contrario. La fine del rapporto, le difficoltà sopravvenute o l’infedeltà successiva non provano da sole l’invalidità originaria.
Il legame tra crisi e nullità è tuttavia previsto dalla stessa disciplina: il can. 1675 impone al giudice di avere, prima di accettare la causa, la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, tanto da rendere impossibile il ripristino della convivenza coniugale. Questa verifica preliminare non sostituisce la prova del vizio originario. I fatti successivi alle nozze rilevano soltanto se aiutano a ricostruire una situazione già presente al momento della celebrazione e coerente con il capo di nullità dedotto; la prova deve spiegare quale requisito del matrimonio sarebbe mancato e perché il difetto sia riferibile a quel momento.
Il tribunale ecclesiastico competente
Il can. 1672 individua tre fori per le cause di nullità non riservate alla Sede Apostolica: il tribunale del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui si deve raccogliere di fatto la maggior parte delle prove. La competenza non coincide quindi con la sola residenza attuale di chi intende promuovere la causa: la scelta tra i fori disponibili dipende dalla posizione delle parti, dei testimoni e dei documenti.
Secondo il can. 1673, § 1, giudice di prima istanza in ogni diocesi è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri. Il Vescovo costituisce per la diocesi il tribunale per le cause di nullità, salva la facoltà di rivolgersi a un tribunale diocesano o interdiocesano più vicino. Le cause di nullità sono riservate, come regola, a un collegio di tre giudici presieduto da un giudice chierico, mentre gli altri giudici possono essere anche laici; se non è possibile costituire il collegio, la causa può essere affidata a un unico giudice chierico che, dove possibile, si associa due assessori. In Italia operano tribunali diocesani, interdiocesani e regionali, e l’assetto concreto varia da una circoscrizione all’altra: per questo conviene verificare presso la cancelleria quale tribunale sia competente e quali siano le sue modalità di accesso. Resta fermo, in base al can. 1671, § 2, che le questioni sugli effetti puramente civili appartengono al giudice civile.
I capi di nullità più frequenti
Il capo di nullità è la qualificazione giuridica del fatto dedotto, e ciascun capo richiede una prova diversa. Tra gli impedimenti, il can. 1084 prevede la nullità per impotenza copulativa antecedente e perpetua, assoluta o relativa, e il can. 1085 per il vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato. Sul versante del consenso, il can. 1095 dichiara incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, coloro che hanno un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio da dare e accettare reciprocamente e coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Altri capi riguardano la formazione del consenso. Il can. 1097 rende invalido il matrimonio per errore di persona e, per l’errore su una qualità della persona, solo se questa è stata voluta direttamente e principalmente. Il can. 1098 colpisce chi contrae raggirato con dolo, ordito per ottenere il consenso, su una qualità dell’altra parte che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. Il can. 1101, § 2, riguarda la simulazione: contrae invalidamente chi esclude con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale. Il can. 1102 esclude la validità del matrimonio contratto sotto condizione futura, mentre il can. 1103 invalida il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, dal quale ci si libera soltanto scegliendo il matrimonio. Infine il can. 1108 richiede, per la validità, la celebrazione alla presenza dell’Ordinario del luogo, del parroco o di un sacerdote o diacono delegato, e di due testimoni: la violazione della forma canonica costituisce un capo autonomo.
La scelta del capo non può essere una formula adottata perché diffusa: deve corrispondere ai fatti realmente accaduti e provabili. Un’esclusione dell’indissolubilità o della fedeltà, un’incapacità di natura psichica e un inganno su una qualità dell’altro coniuge richiedono ricostruzioni, testimoni e documenti differenti, e un capo mal scelto indebolisce l’intera domanda.
Il libello e l’avvio della causa
Possono impugnare il matrimonio i coniugi e, a determinate condizioni, il promotore di giustizia (can. 1674). La causa si introduce con il libello, nel quale si espongono i fatti, si indica il capo di nullità e si prospettano le prove. Il libello non deve limitarsi a narrare una storia matrimoniale dolorosa: deve individuare il fatto giuridicamente rilevante, collocarlo nel tempo e spiegarne il rapporto con il consenso o con l’altro requisito di validità.
Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se lo ritiene fondato, lo ammette con decreto e ne ordina la notifica al difensore del vincolo e, se il libello non è sottoscritto da entrambi i coniugi, alla parte convenuta, assegnando quindici giorni per esprimere la propria posizione (can. 1676). Scaduto il termine, sentito il difensore del vincolo, il Vicario giudiziale determina con decreto la formula del dubbio, cioè il capo o i capi di nullità su cui verterà il giudizio, e stabilisce se la causa sarà trattata con il processo ordinario o con il processo più breve. L’eventuale fase preliminare di ascolto e di orientamento non anticipa l’esito del giudizio e non equivale a una valutazione di merito.
Il processo ordinario, la sentenza esecutiva e l’appello
Il motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» di Papa Francesco, datato 15 agosto 2015, è entrato in vigore l’8 dicembre 2015 e ha riformato il processo canonico per le cause di nullità. La novità principale è l’eliminazione dell’obbligo della doppia sentenza conforme: secondo il can. 1679, la sentenza che per la prima volta dichiara la nullità diventa esecutiva una volta decorsi i termini previsti dai cann. 1630-1633. La riforma non ha trasformato il giudizio in una formalità: restano il dovere di accertare la verità del vincolo, il contraddittorio e la valutazione delle prove secondo le norme canoniche.
Il can. 1680 riconosce alla parte che si ritiene gravata, al promotore di giustizia e al difensore del vincolo il diritto di proporre querela di nullità o appello. Ricevuti gli atti, il tribunale superiore costituisce il collegio e designa il difensore del vincolo; se l’appello appare manifestamente dilatorio, il collegio può confermare la sentenza con proprio decreto. Il can. 1681 consente inoltre, anche dopo che la sentenza è divenuta esecutiva, di ricorrere in ogni momento al tribunale di terzo grado per una nuova proposizione della causa, portando prove o argomenti nuovi e gravi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione. Secondo il can. 1682, una volta che la sentenza è divenuta esecutiva, le parti possono contrarre nuove nozze in ambito canonico, salvo un divieto apposto alla sentenza o stabilito dall’Ordinario del luogo. Si tratta di un effetto canonico: per l’ordinamento italiano il matrimonio trascritto continua a produrre i propri effetti finché non intervenga lo scioglimento o la delibazione della sentenza ecclesiastica.
Il processo più breve davanti al Vescovo
Il can. 1683 attribuisce al Vescovo diocesano la competenza a giudicare con il processo più breve quando ricorrono due condizioni: la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell’altro, e ricorrono circostanze di fatto e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedono un’inchiesta o un’istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità. L’art. 14 delle Regole procedurali allegate al motu proprio elenca, a titolo esemplificativo, alcune circostanze che possono consentire questa via: la mancanza di fede che può generare simulazione del consenso o errore determinante la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o subito dopo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia.
Il libello deve esporre i fatti in modo breve, integrale e chiaro, indicare le prove che il giudice può raccogliere subito e allegare i documenti su cui si fonda (can. 1684). Nello stesso decreto che fissa la formula del dubbio il Vicario giudiziale nomina l’istruttore e l’assessore e cita tutti gli interessati alla sessione, da tenersi entro trenta giorni (can. 1685). L’istruttore raccoglie, per quanto possibile, le prove in un’unica sessione e fissa quindici giorni per le osservazioni a favore del vincolo e per le difese delle parti (can. 1686). Il Vescovo, consultati istruttore e assessore e valutate le osservazioni, pronuncia la sentenza se raggiunge la certezza morale della nullità; altrimenti rimette la causa al processo ordinario. Contro la sentenza del Vescovo è dato appello al Metropolita o alla Rota Romana (can. 1687). Il consenso dell’altro coniuge alla procedura non è consenso alla nullità e non dispensa dalla verifica giudiziale.
Il difensore del vincolo
Per le cause di nullità del matrimonio il can. 1432 prevede la nomina del difensore del vincolo, tenuto per ufficio a proporre e manifestare tutto ciò che si può addurre ragionevolmente contro la nullità. La sua presenza dimostra che il giudizio non è un accordo privato tra i coniugi: anche quando entrambi desiderano la dichiarazione di nullità, occorre verificare se il capo dedotto sia fondato e se le prove lo sostengano. Il can. 1433 collega l’importanza della sua partecipazione alla validità degli atti: se non è stato citato, gli atti sono nulli, salvo che sia stato di fatto presente o abbia potuto svolgere il proprio compito prima della sentenza.
Il can. 1677 riconosce al difensore del vincolo e agli avvocati delle parti il diritto di assistere all’esame delle parti, dei testimoni e dei periti e di prendere visione degli atti giudiziari anche non ancora pubblicati; le parti, invece, non possono assistere a quell’esame. La regolarità di queste garanzie ha rilievo anche nella prospettiva civile: la Corte d’appello, nel giudizio di delibazione, deve accertare che nel procedimento ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. La regolarità del procedimento canonico non è dunque un aspetto formale, ma una condizione dell’efficacia della pronuncia nello Stato.
Le prove e la ricostruzione del consenso
Nelle cause di nullità il can. 1678, § 1, attribuisce alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testimoni sulla loro credibilità, il valore di prova piena, da valutarsi dal giudice tenendo conto di tutti gli indizi e degli elementi di sostegno, se non vi sono altri elementi che le smentiscano. Rimane quindi essenziale la coerenza del racconto dei coniugi con gli altri atti. Assumono rilievo anche le testimonianze di persone che conoscevano la coppia prima e intorno alla celebrazione, la corrispondenza, i documenti del percorso prematrimoniale e ogni altro elemento utile a ricostruire la formazione del consenso. Conta non la quantità dei testimoni ma la conoscenza diretta dei fatti, la precisione dei ricordi e la riferibilità temporale delle informazioni.
Nelle cause di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il can. 1678, § 3, prescrive che il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile. La perizia non sostituisce il giudizio del tribunale e non consente di dedurre la nullità dalla sola presenza di una difficoltà personale o di una diagnosi: va letta insieme alle dichiarazioni, ai documenti e al contesto in cui il consenso fu prestato. Sono invece fragili le ricostruzioni fondate su episodi isolati, su valutazioni formulate molti anni dopo senza riscontri o sull’idea che ogni crisi dimostri l’assenza del consenso. La prova deve restare collegata al capo di nullità e non può trasformarsi in un giudizio morale sulla condotta dell’altro coniuge.
Dalla decisione ecclesiastica alla delibazione
Per il matrimonio concordatario la decisione del tribunale ecclesiastico e la sua efficacia nell’ordinamento italiano appartengono a piani diversi. L’Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati secondo il diritto canonico se l’atto è trascritto nei registri dello stato civile (art. 8, n. 1). All’art. 8, n. 2, stabilisce che le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana, su domanda delle parti o di una di esse, con sentenza della Corte d’appello competente. L’organo ecclesiastico di controllo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che dopo l’entrata in vigore del «Mitis Iudex» ha adeguato la concessione del decreto di esecutività alla soppressione della doppia sentenza conforme. Il Protocollo addizionale, al punto 4, chiarisce che si considera passata in giudicato la sentenza divenuta esecutiva secondo il diritto canonico.
La Corte d’appello deve accertare tre condizioni: che il giudice ecclesiastico fosse competente a conoscere la causa in quanto riguardante un matrimonio celebrato in conformità all’art. 8; che nel procedimento canonico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano; che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Gli artt. 796-805 del codice di procedura civile, che in passato disciplinavano questa materia, sono stati abrogati dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218; il rinvio dell’Accordo va oggi letto alla luce delle regole di questa legge, in particolare dell’art. 64, che tra i requisiti per il riconoscimento prevede, alla lettera g), che le disposizioni della sentenza non producano effetti contrari all’ordine pubblico. La delibazione non è un nuovo processo sul merito della causa canonica, ma un controllo sulle condizioni che consentono alla decisione confessionale di produrre effetti nello Stato. Nella stessa sentenza la Corte d’appello può adottare provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, con la decisione definitiva demandata al giudice competente.
Resta escluso dal meccanismo il vincolo che non abbia effetti civili: poiché la competenza del giudice ecclesiastico è riferita al matrimonio celebrato in conformità all’art. 8, la delibazione presuppone un matrimonio canonico trascritto.
La convivenza coniugale e l’ordine pubblico
Nel giudizio di delibazione ha un peso rilevante la convivenza successiva alla celebrazione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la convivenza «come coniugi», intesa come elemento essenziale del cosiddetto matrimonio-rapporto e protratta per almeno tre anni dalla celebrazione, costituisce una situazione giuridica tutelata da norme di ordine pubblico italiano e ostacola la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità, che riguarda il matrimonio-atto e un vizio genetico. La convivenza richiesta non è la semplice coabitazione: deve essere una comunità di vita stabile, continuativa ed effettiva.
Secondo lo stesso orientamento consolidato, la convivenza ultratriennale costituisce un’eccezione in senso stretto: spetta alla parte che vi ha interesse sollevarla, e il giudice non può rilevarla d’ufficio. Chi la propone deve dimostrare i fatti su cui si fonda, cioè la durata e le caratteristiche della vita comune; se entrambi i coniugi chiedono insieme il riconoscimento, la questione non emerge d’ufficio. Il principio non opera come una formula matematica staccata dalla realtà, e la giurisprudenza successiva continua a occuparsi dei suoi limiti applicativi in relazione ai diversi vizi del consenso: occorre accertare in concreto la convivenza, la sua durata e il suo significato nel caso esaminato, nonché le difese effettivamente svolte nel giudizio.
Effetti patrimoniali e tutela dei figli
La nullità riconosciuta in Italia non produce gli stessi effetti di separazione e divorzio: tra gli effetti patrimoniali, il Codice civile disciplina il matrimonio putativo. L’art. 128 stabilisce che, se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono rispetto ai coniugi fino alla sentenza che pronuncia la nullità quando entrambi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Se tali condizioni si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto a favore di lui e dei figli. L’art. 128 prevede inoltre che il matrimonio nullo contratto in mala fede da entrambi produca gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante l’unione, salve le eccezioni indicate dalla stessa norma.
Quanto alle conseguenze economiche tra gli ex coniugi, l’art. 129 prevede che, quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano per entrambi, il giudice possa disporre a carico di uno di essi, per un periodo non superiore a tre anni, il versamento di somme periodiche in proporzione alle sue sostanze a favore dell’altro che non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. L’art. 129-bis impone al coniuge al quale è imputabile la nullità di corrispondere all’altro, se in buona fede, un’indennità adeguata anche in assenza della prova del danno subito, comprensiva in ogni caso di una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. Si tratta di rimedi diversi dall’assegno di divorzio, con presupposti e durata propri. Se tra le parti sono già intervenute separazione o divorzio, la sorte delle statuizioni economiche già assunte dopo la delibazione richiede un’analisi specifica dei provvedimenti esistenti.
La posizione dei figli resta distinta da quella del vincolo tra i genitori. La nullità del matrimonio non cancella la filiazione e non fa venir meno i doveri genitoriali. L’art. 337-bis del Codice civile estende espressamente le regole sull’esercizio della responsabilità genitoriale ai casi di annullamento e di nullità del matrimonio: mantenimento, affidamento, tempi di permanenza e assegnazione della casa familiare sono quindi decisi secondo l’interesse concreto dei minori. L’esito del giudizio ecclesiastico non risolve da solo queste questioni.
La valutazione prima di agire
La scelta di promuovere una causa di nullità, di partecipare al procedimento o di chiedere la delibazione richiede una ricostruzione cronologica accurata. Servono la data della celebrazione e della trascrizione, la data in cui è cessata la convivenza, l’eventuale esistenza di una separazione o di un divorzio, la presenza di figli, i nomi dei testimoni in grado di riferire sul periodo precedente e successivo alle nozze e i documenti disponibili. La data di inizio e di fine della vita comune va calcolata con precisione perché incide sulla possibile eccezione di convivenza ultratriennale; il capo di nullità va individuato prima di depositare il libello, perché da esso dipendono le prove da raccogliere e la possibilità di accedere al processo più breve.
La materia coinvolge ordinamenti diversi e procedimenti con finalità non coincidenti: il giudizio canonico, il procedimento civile di delibazione e le questioni patrimoniali e genitoriali non si confondono e seguono regole proprie. Solo distinguendoli è possibile valutare, senza automatismi e senza promesse di risultato, quali iniziative siano coerenti con i fatti e con le prove disponibili.
Riferimenti normativi: Codice di diritto canonico, cann. 1060, 1084, 1085, 1095, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1108, 1432, 1433, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 e 1687; motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» del 15 agosto 2015, in vigore dall’8 dicembre 2015, e art. 14 delle Regole procedurali; Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, art. 8, nn. 1 e 2, e Protocollo addizionale, punto 4, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985, n. 121; legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64 e 73; artt. 796-805 c.p.c. (abrogati); artt. 128, 129, 129-bis e 337-bis c.c.
Contenuto divulgativo; non costituisce consulenza legale individuale. La nullità canonica e il riconoscimento dei suoi effetti civili richiedono la valutazione professionale del caso concreto.
Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione