Diritto di Famiglia
Prove digitali nella separazione: chat, screenshot e messaggi possono essere utilizzati?
Le conversazioni digitali possono offrire elementi utili per ricostruire una vicenda familiare, ma non ogni schermata acquisita dal telefono ha automaticamente lo stesso peso. Il giudice deve valutare provenienza, integrità, riferibilità e collegamento con i fatti controversi. La domanda corretta, quindi, non è se una chat «valga» sempre come prova, ma in quali condizioni possa essere prodotta, contestata e infine apprezzata, e a quale domanda giudiziale serva: addebito della separazione, assegno di mantenimento, affidamento e collocamento dei figli.
Il documento digitale nel processo civile
Nel processo civile possono essere prodotti documenti informatici, fotografie, registrazioni e altre rappresentazioni di fatti. Una chat esportata, una fotografia dello schermo e una registrazione audio non sono però intercambiabili: ciascun supporto ha caratteristiche diverse e deve essere accompagnato da elementi che ne consentano la comprensione. Nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli, l’art. 473-bis.12 del codice di procedura civile prevede che il ricorso contenga l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione. La chat, quindi, non è una carta da estrarre all’ultimo momento: va selezionata e organizzata già nell’atto introduttivo.
Le difese successive sono scandite da termini fissati a pena di decadenza. L’art. 473-bis.17 consente al ricorrente di depositare una memoria nel termine di venti giorni prima dell’udienza, indicando mezzi di prova e producendo documenti; al convenuto è riconosciuta una memoria nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, con facoltà di produrre documenti anche in replica; al ricorrente spetta infine una ulteriore memoria, nel termine di cinque giorni prima dell’udienza, limitata alle indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi dedotti dal convenuto.
Il valore delle riproduzioni informatiche
L’art. 2712 del codice civile dispone che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La giurisprudenza riconduce a questa norma i messaggi WhatsApp e gli SMS prodotti sotto forma di schermata o di riproduzione: se la controparte non li disconosce in modo efficace, essi fanno prova piena di ciò che rappresentano.
Il disconoscimento ha però requisiti precisi. Secondo l’orientamento consolidato deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: non basta una formula generica del tipo «contesto tutto quanto prodotto», ma occorre indicare gli elementi da cui risulterebbe la non corrispondenza tra la realtà e la sua riproduzione. Deve inoltre essere tempestivo, cioè formulato nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione. A differenza di quanto avviene per la scrittura privata, poi, il disconoscimento di una riproduzione meccanica non priva automaticamente il documento di valore: il giudice può accertare la conformità ai fatti anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Il disconoscimento apre dunque un problema di autenticità e di corrispondenza con l’originale, non una regola automatica di inutilizzabilità.
Per i documenti informatici privi di firma elettronica qualificata o avanzata, l’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) prevede che l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il valore probatorio siano liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Ne deriva un criterio molto concreto: una conversazione che può essere esportata dal sistema e verificata nei suoi dati di origine offre garanzie probatorie maggiori di un’immagine ritagliata e priva di riferimenti.
Screenshot, esportazione e dispositivo originale
Uno screenshot mostra soltanto ciò che è stato catturato in quel momento. Può essere utile, ma può anche lasciare fuori il contesto, il numero completo del contatto, la data e l’ora dei singoli messaggi, la sequenza delle risposte o i dati di provenienza. Perché la schermata sia utilizzabile devono essere leggibili il nome o il numero dell’interlocutore, la data e l’ora di ciascun messaggio e il passaggio da un messaggio all’altro senza salti. Un’immagine in cui compare un solo messaggio, magari ritagliato, è la più facile da contestare.
Un’esportazione integrale della conversazione, il telefono che la contiene e il relativo backup consentono una verifica più completa. Per questo il dispositivo non va formattato, venduto o sostituito senza prima aver salvato i dati, e vanno disattivati, se attivi, i messaggi temporanei che si cancellano da soli. Se la controparte disconosce il materiale, la disponibilità del telefono originale permette di chiedere una verifica tecnica, che può essere svolta da un consulente tecnico di parte o disposta dal giudice con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. In ambito professionale si ricorre alla copia forense, accompagnata dal calcolo di un’impronta informatica (hash) che attesta che il contenuto non è stato modificato dopo l’acquisizione.
Non bisogna invece alterare, ritagliare, ricomporre o trascrivere il materiale prima della conservazione: incollare i messaggi in un documento di testo o riordinarli rende più difficile dimostrare che corrispondano all’originale. Le trascrizioni di comodo vanno prodotte solo come strumento di lettura, accanto alla riproduzione integrale.
La contestazione dell’autenticità
Vanno tenute distinte due contestazioni. La prima riguarda la conformità della riproduzione all’originale, cioè il disconoscimento dell’art. 2712. La seconda riguarda la riferibilità del messaggio a una determinata persona: chi nega di essere l’autore, sostiene che il numero non sia suo, che l’account sia stato usato da altri o che la conversazione sia stata costruita deve indicare elementi concreti, e una mera negazione non è sufficiente. Chi produce la chat, a sua volta, deve essere pronto a dimostrare l’intestazione della SIM o del profilo, la continuità della conversazione e l’esistenza di riscontri esterni: messaggi coerenti con fatti successivi, testimonianze, altri documenti, spostamenti o pagamenti che confermano ciò che la chat racconta.
L’art. 2719 del codice civile riguarda un’ipotesi diversa: le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Si applica quando si produce la fotografia o la fotocopia di uno scritto, per esempio una lettera, una dichiarazione firmata o un documento stampato, e il disconoscimento deve essere espresso e specifico, con l’indicazione degli aspetti in cui la copia differisce dall’originale. Non è la norma di riferimento per la conversazione in sé, che rientra tra le riproduzioni informatiche. Per entrambe le norme vale la stessa conclusione pratica: una schermata isolata non dovrebbe essere presentata come prova incontestabile.
Pertinenza e doveri coniugali
Nei giudizi di separazione il contenuto deve avere un rapporto concreto con i fatti dedotti. L’art. 143 del codice civile pone a carico dei coniugi l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. L’art. 151 stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. L’addebito non è automatico: va chiesto e va provato.
La giurisprudenza richiede, a carico di chi domanda l’addebito, la prova di due elementi: la violazione di un dovere coniugale e il nesso causale tra quella violazione e l’intollerabilità della convivenza. Un messaggio ambiguo, un «like» o un contatto in rubrica non dimostrano da soli una relazione o una violazione del dovere di fedeltà. Anche una relazione puramente virtuale può rilevare quando, per le modalità o per la pubblicità che assume, incide sulla dignità dell’altro coniuge e rende intollerabile la prosecuzione della convivenza; ma non ogni scambio di messaggi con un terzo equivale a una condotta contraria ai doveri matrimoniali. Occorre distinguere il dato oggettivamente documentato dalle interpretazioni e considerare data, frequenza, contesto e conseguenze della condotta.
Gli effetti economici e successori dell’addebito
Il motivo per cui la qualità della prova è così importante è che l’addebito produce effetti pesanti. Ai sensi dell’art. 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora questi non abbia adeguati redditi propri: a chi subisce l’addebito, quindi, il diritto al mantenimento è precluso. Quanto alla successione, l’art. 548, secondo comma, prevede che il coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato abbia diritto soltanto a un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto; la stessa regola vale se l’addebito è stato pronunciato a carico di entrambi.
Ciò impone un uso misurato della prova digitale: decine di schermate poco significative non rafforzano la domanda di addebito, mentre pochi documenti integri, datati e collegati tra loro possono essere decisivi.
Chat, figli e questioni economiche
La prova digitale non serve soltanto all’addebito. Le conversazioni possono documentare l’esercizio delle responsabilità genitoriali, la disponibilità a rispettare i tempi di permanenza dei figli, accordi sul pagamento di spese o la reale situazione economica di una parte. In questi ambiti il rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie attribuisce al giudice poteri più ampi di quelli ordinari. L’art. 473-bis.2 del codice di procedura civile consente, a tutela dei minori, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Con riferimento alle domande di contribuzione economica, lo stesso articolo consente al giudice di ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e di disporre indagini su redditi, patrimoni e tenore di vita effettivo, anche nei confronti di terzi.
Messaggi che mostrano spese sostenute, entrate non dichiarate o un tenore di vita diverso da quello rappresentato possono quindi assumere rilievo anche indipendentemente dall’addebito. Resta necessario che la produzione sia pertinente e proporzionata: una chat enorme e non selezionata è meno persuasiva di una scelta mirata dei passaggi rilevanti, con rinvio all’esportazione integrale.
Privacy e acquisizione lecita
La produzione in giudizio non cancella le regole sulla protezione dei dati personali. Il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) richiede, all’art. 5, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per finalità determinate e nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario. L’art. 6, paragrafo 1, lettera f), consente il trattamento necessario al perseguimento del legittimo interesse del titolare o di un terzo, e l’art. 9, paragrafo 2, lettera f), permette di trattare le categorie particolari di dati quando ciò è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Sono basi giuridiche che consentono di difendersi con una conversazione contenente dati di terzi o dati sulla salute, ma entro i limiti della necessità e della pertinenza.
Il Codice privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) contiene una regola processuale di grande rilievo. L’art. 2-decies stabilisce che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis; quest’ultimo precisa che la validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali. In altre parole, l’eventuale violazione delle norme sulla riservatezza non determina da sola l’inutilizzabilità della prova nel processo civile, che dipende dalle regole processuali, ma può comportare altre conseguenze, anche risarcitorie e sanzionatorie.
L’art. 2, paragrafo 2, lettera c), del GDPR esclude dal regolamento il trattamento effettuato da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale o domestico; non significa, però, che ogni uso di una conversazione privata sia lecito. È prudente limitare la produzione a ciò che è necessario, oscurare i dati estranei alla controversia, in particolare quelli di terzi e dei figli, e non diffondere pubblicamente conversazioni private, né sui social né in gruppi di messaggistica, né presso parenti e colleghi.
Registrazioni e conversazioni proprie
La valutazione di una registrazione dipende dalle modalità con cui è stata realizzata, dal ruolo di chi registra e dal contenuto. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, la registrazione di una conversazione tra presenti effettuata da uno dei partecipanti non è un’intercettazione e può essere utilizzata come prova documentale; la sua legittimità è riconosciuta soprattutto quando serve a esercitare il diritto di difesa in giudizio, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, e richiede un bilanciamento con la riservatezza dell’interlocutore. La registrazione deve perciò essere pertinente, funzionale alla difesa e non sproporzionata, e non deve essere divulgata.
Non è corretto trasformare la possibilità di documentare una conversazione cui si partecipa in una licenza generale di captare comunicazioni altrui. Registrare discorsi tra terzi ai quali non si partecipa, collocare strumenti di ascolto in casa o in auto, o accedere a dispositivi e account senza autorizzazione, può avere rilievo penale e comunque espone a responsabilità civile. La tutela della prova deve rimanere distinta dal controllo invasivo della vita privata.
Accesso al telefono e agli account del coniuge
La convivenza o il possesso materiale del telefono non equivalgono all’autorizzazione ad accedere alle comunicazioni contenute in un dispositivo o in un account. L’art. 615-ter del codice penale punisce chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Entrare nell’account altrui utilizzando una password conosciuta o carpita, o sbloccare un telefono protetto da codice per leggere i messaggi senza consenso, può quindi integrare questa fattispecie, secondo le circostanze concrete di ciascun caso.
Il rischio non riguarda soltanto la sfera penale: una prova ottenuta in questo modo può esporre a una denuncia e a una domanda di risarcimento. Se la chat è già legittimamente visibile, perché ricevuta direttamente o presente sul proprio dispositivo, il problema non si pone; se deriva da accessi non autorizzati, è opportuno valutare con un legale come procedere prima di produrla.
Una prova da conservare con metodo
Conservare il dispositivo, annotare la provenienza, evitare modifiche e sottoporre il materiale a una valutazione professionale aiuta a preservarne il significato. In pratica: salvare subito l’esportazione completa della conversazione, con gli allegati; conservare un backup separato; annotare quando e da quale dispositivo è stata acquisita; non cancellare i messaggi precedenti e successivi a quelli rilevanti; ricordare che anche i propri messaggi potranno essere prodotti dall’altra parte.
La forza della prova digitale nasce dall’insieme di autenticità, completezza, pertinenza e rispetto delle regole di acquisizione, non dall’effetto immediato di una singola immagine. Prima di depositare, conviene chiedersi se il materiale proverebbe il fatto anche in caso di disconoscimento e se la riferibilità all’autore sia dimostrabile con altri elementi.
Riferimenti normativi: artt. 143, 151, 156, 548, 2712 e 2719 codice civile; artt. 473-bis.2, 473-bis.12 e 473-bis.17 codice di procedura civile; art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; art. 24 Costituzione; art. 615-ter codice penale; artt. 2, 5, 6 e 9 regolamento (UE) 2016/679; artt. 2-decies e 160-bis d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Contenuto divulgativo; non costituisce consulenza legale individuale. La valutazione della prova digitale richiede l’esame del materiale originale, dei termini processuali e delle modalità di acquisizione.
Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione