Diritto di Famiglia
Separazione Personale dei Coniugi
La separazione personale dei coniugi è il procedimento con cui marito e moglie cessano l’obbligo di convivenza senza che il vincolo matrimoniale venga sciolto. Il matrimonio continua a esistere: la separazione è cosa diversa dal divorzio, disciplinato dalla legge n. 898/1970, che determina lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Separazione consensuale e separazione giudiziale
L’articolo 150 del Codice civile stabilisce che la separazione può essere giudiziale o consensuale e che il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Nella separazione consensuale i coniugi concordano le questioni conseguenti alla cessazione della convivenza: assegno di mantenimento, figli, casa familiare e aspetti patrimoniali. Secondo l’articolo 158 del Codice civile l’accordo non ha effetto senza l’omologazione del giudice; se le intese sull’affidamento e sul mantenimento dei figli sono in contrasto con il loro interesse, il giudice riconvoca i coniugi e, in caso di soluzione non idonea, rifiuta l’omologazione.
L’accordo può essere concluso anche con la negoziazione assistita da avvocati (articolo 6 del decreto-legge n. 132/2014) o davanti all’ufficiale dello stato civile (articolo 12), nei limiti previsti dalla legge.
La separazione giudiziale e l’addebito
Quando i coniugi non trovano un accordo, la separazione si chiede al giudice. L’articolo 151 del Codice civile ne indica il presupposto: fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Si applicano le norme del Codice di procedura civile sul rito in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti).
Lo stesso articolo 151 prevede che il giudice, se ne è richiesto e ne ricorrono le circostanze, dichiari a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
I figli: affidamento e mantenimento
La separazione non comporta l’affidamento esclusivo a uno dei genitori. L’articolo 337-ter del Codice civile riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e prevede che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi. L’affidamento a un solo genitore, previsto dall’articolo 337-quater, può essere disposto quando l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, con provvedimento motivato.
Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice può stabilire un assegno periodico tenendo conto, secondo l’articolo 337-ter, delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi.
La casa familiare
Secondo l’articolo 337-sexies del Codice civile il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Il diritto di godimento viene meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, oppure se convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
L’assegno di mantenimento tra i coniugi
L’articolo 156 del Codice civile attribuisce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L’entità dell’assegno è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Non esiste quindi un diritto automatico al mantenimento per il solo fatto di essere separati: contano le condizioni economiche dei coniugi e il caso concreto.
Al coniuge a cui è addebitata la separazione non spetta il mantenimento, ma resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti previsto dagli articoli 433 e seguenti del Codice civile.
Gli effetti sulla comunione legale dei beni
La separazione incide sul regime patrimoniale della famiglia. In base all’articolo 191 del Codice civile, nel caso di separazione personale la comunione legale tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale li autorizza a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al presidente, purché omologato.
Dalla separazione al divorzio
Separazione e divorzio sono procedimenti distinti, con effetti diversi. La legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n. 55/2015, prevede tra i presupposti del divorzio una separazione ininterrotta protratta per almeno dodici mesi in caso di separazione giudiziale e per almeno sei mesi in caso di separazione consensuale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
Finché il divorzio non è pronunciato, la separazione può cessare: ai sensi dell’articolo 157 del Codice civile i coniugi possono farne cessare gli effetti con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Riferimenti normativi: Artt. 150, 151, 156, 157, 158, 191, 337-ter, 337-quater e 337-sexies c.c.; artt. 473-bis e seguenti c.p.c.; l. n. 898/1970; l. n. 55/2015; artt. 6 e 12 d.l. n. 132/2014.
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Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione