Diritto Civile
Trust: funzione, soggetti, separazione patrimoniale e limiti
Il trust è uno strumento di origine anglosassone che consente di affidare beni a un soggetto, il trustee, perché li amministri secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo, nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per il raggiungimento di uno scopo determinato. Ha applicazioni in materia patrimoniale, familiare e successoria, ma la sua efficacia dipende dalla struttura dell’operazione e dalla finalità concretamente perseguita. Non è, in sé, un mezzo per sottrarre i beni ai creditori.
La fonte: la Convenzione dell’Aja
L’ordinamento italiano non ha una disciplina organica del trust. Il riferimento è la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore per l’Italia dal 1° gennaio 1992.
L’articolo 2 definisce il trust come il rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, quando dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Ne indica le caratteristiche: i beni costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; sono intestati al trustee o a un’altra persona per conto di questo; il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust.
Secondo l’articolo 6 il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. Per questo si parla di trust interno quando gli elementi dell’operazione sono collegati all’Italia ma la legge regolatrice scelta è straniera. L’articolo 13 consente a uno Stato di non riconoscere i trust i cui elementi importanti, a parte la scelta della legge, il luogo di amministrazione e la residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non conoscono l’istituto; l’ammissibilità del trust interno è tuttavia riconosciuta dalla prassi e dalla giurisprudenza prevalente.
I soggetti e l’atto istitutivo
Il disponente (o costituente) conferisce i beni e fissa le regole; il trustee ne assume la titolarità secondo i termini del trust e li gestisce; i beneficiari sono i soggetti nel cui interesse il trust opera, salvo il trust di scopo, privo di beneficiari. L’atto istitutivo deve indicare con chiarezza il disponente, il trustee, i beneficiari o lo scopo, i beni conferiti, la durata, i poteri e gli obblighi del trustee, i criteri di amministrazione e le modalità di rendiconto. La determinatezza dell’atto è essenziale per la sua validità e per la tenuta dell’operazione.
La separazione patrimoniale
Il tratto distintivo è la segregazione dei beni. L’articolo 11 della Convenzione prevede che il riconoscimento del trust implichi, tra l’altro, che i beni siano separati dal patrimonio personale del trustee e che i suoi creditori personali non possano aggredirli. Il trustee non è titolare di un diritto a proprio vantaggio: deve agire nell’interesse dei beneficiari o per lo scopo del trust, con obblighi di diligenza, fedeltà e rendiconto.
L’articolo 2740 del Codice civile stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge. La segregazione operata dal trust deve quindi essere coordinata con questo principio. L’articolo 15 della Convenzione, inoltre, fa salve le norme interne di protezione dei creditori, della famiglia e dei legittimari.
Trust e tutela dei creditori
Il conferimento in trust è un atto di disposizione e come tale può essere contestato dai creditori. L’azione revocatoria ordinaria (articolo 2901 del Codice civile) consente di dichiarare inefficace nei propri confronti l’atto che pregiudica le ragioni del creditore, quando il debitore ne conosceva il pregiudizio o, se l’atto è anteriore al credito, quando era dolosamente preordinato; per gli atti a titolo oneroso si richiede inoltre la consapevolezza del terzo.
Per gli atti a titolo gratuito compiuti dopo il sorgere del credito, l’articolo 2929-bis consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere all’esecuzione sui beni immobili o mobili registrati senza previa sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto. In caso di insolvenza, l’articolo 163 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rende inefficaci nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, salvi gli usi e gli atti di adempimento di doveri morali o di pubblica utilità, se la liberalità è proporzionata al patrimonio del donante.
Un trust costituito per sottrarre fittiziamente i beni all’esecuzione può inoltre essere invalidato, ad esempio per simulazione (articolo 1414 del Codice civile), se il trustee non assume un ruolo effettivo o il disponente continua a gestire i beni come propri.
Trust, successioni e famiglia
Quando il trust ha finalità successorie, l’articolo 457, terzo comma, del Codice civile ricorda che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati ai legittimari, individuati dall’articolo 536 (coniuge, figli e, in mancanza, ascendenti). Il legittimario leso può agire in riduzione (articoli 553 e seguenti). Analoghe cautele valgono rispetto ai doveri familiari e alle obbligazioni di mantenimento.
Altri strumenti e profili particolari
Il trust non è l’unico strumento di destinazione patrimoniale. L’articolo 2645-ter del Codice civile consente di trascrivere atti pubblici con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati, per una durata non superiore a novant’anni o alla vita del beneficiario persona fisica, a interessi meritevoli di tutela; il fondo patrimoniale (articoli 167 e seguenti) è invece riservato ai bisogni della famiglia. La legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta “Dopo di noi”) prevede all’articolo 6 un regime agevolato per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave, a condizioni precise, tra cui la finalità esclusiva di inclusione sociale, cura e assistenza e la forma dell’atto pubblico.
Il trattamento fiscale varia secondo il tipo di trust e il momento del trasferimento e richiede una valutazione specifica caso per caso.
Una valutazione preliminare
Prima di ricorrere al trust occorre verificarne la funzione concreta, la posizione dei creditori, la tempistica rispetto ai debiti esistenti, il rispetto dei diritti dei legittimari e la correttezza dell’atto istitutivo. La sua validità e utilità dipendono dalla struttura dell’operazione e dalla finalità perseguita, non dall’uso del nome “trust”.
Riferimenti normativi: Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (artt. 2, 6, 11, 13 e 15), resa esecutiva con l. 16 ottobre 1989, n. 364; artt. 457, 536, 553 ss., 1414, 2645-ter, 2740, 2901 e 2929-bis c.c.; artt. 167 ss. c.c.; art. 163 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); art. 6 l. 22 giugno 2016, n. 112.
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Avv. Giuseppe Cuomo – Patrocinante in Cassazione