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Previdenza complementare e TFR: cosa cambia per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026

27 settembre 20265 min di letturaVerificato da Avv. Giuseppe CuomoContenuto generato con AI · supervisionato e approvato dall'Avv. Giuseppe Cuomo · AI Act UE 2024/1689, art. 50

Silenzio-assenso, 60 giorni per scegliere e destinazione del TFR: le nuove regole spiegate in modo semplice

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore nuove regole in materia di previdenza complementare e destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori dipendenti del settore privato interessati dalla nuova disciplina. La principale novità consiste nell'introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, collegato alla destinazione del TFR maturando, qualora il lavoratore non eserciti nei termini una delle scelte previste dalla legge.

La nuova disciplina prevede, in particolare, un termine di 60 giorni dall'assunzione entro il quale il lavoratore può manifestare la propria volontà. Per chi è alla prima assunzione, è possibile scegliere di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare oppure di mantenerlo secondo il regime previsto dalla normativa. Il lavoratore può inoltre indicare, nei casi previsti, una diversa forma pensionistica complementare.

La questione assume particolare importanza perché il mancato esercizio della scelta non è privo di conseguenze. Trascorsi i 60 giorni senza una manifestazione di volontà, nei casi in cui opera il meccanismo di adesione automatica, il TFR viene destinato alla forma pensionistica individuata secondo le regole previste dalla normativa. In particolare, la destinazione avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro; qualora non sia possibile individuare una forma secondo tali criteri, trova applicazione la disciplina prevista per la forma pensionistica residuale.

È quindi importante distinguere il nuovo meccanismo dall'adesione volontaria tradizionale alla previdenza complementare. La legge non stabilisce che ogni lavoratore debba necessariamente aderire a un fondo pensione. Prevede, invece, che il lavoratore interessato dalla nuova disciplina possa esercitare una scelta entro il termine stabilito e che, in assenza di una scelta nei casi previsti, operi automaticamente il meccanismo stabilito dalla legge.

Le regole sono diverse anche in relazione alla storia lavorativa del dipendente. Una particolare attenzione deve essere prestata dai lavoratori che non si trovano alla prima assunzione e che hanno già aderito in precedenza a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR. In questa situazione, il lavoratore deve indicare entro 60 giorni dall'inizio del nuovo rapporto la forma pensionistica alla quale intende destinare il TFR maturando. La normativa prevede specifiche regole per questi lavoratori e, in presenza di una precedente posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR, non è prevista la possibilità di mantenere semplicemente il nuovo TFR presso il datore di lavoro, salvo le ipotesi specificamente disciplinate dalla legge, tra cui quella dell'integrale riscatto della precedente posizione.

Per rendere operative le nuove disposizioni è stato inoltre adottato il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, con le esclusioni previste dalla disciplina. Il modello consente di raccogliere le informazioni necessarie a individuare la situazione del lavoratore e le scelte effettuate in materia di destinazione del TFR.

Anche il datore di lavoro assume un ruolo importante nell'applicazione della nuova disciplina. Deve fornire al lavoratore le informazioni necessarie sulle modalità di funzionamento dell'adesione automatica, sulle forme pensionistiche interessate e sulle possibilità di scelta previste. Il nuovo modello consente inoltre di documentare l'avvenuta informazione del lavoratore.

La nuova normativa prende in considerazione anche la contribuzione alla previdenza complementare. La misura e le modalità della contribuzione possono dipendere dalla forma pensionistica e dalla disciplina collettiva applicabile. Per questo motivo non è possibile individuare una regola unica valida per tutti i lavoratori: è necessario verificare il contratto collettivo applicato e le condizioni della specifica forma pensionistica.

Una particolare previsione riguarda inoltre i lavoratori con una retribuzione annua inferiore all'importo dell'assegno sociale. In tale situazione sono previste specifiche regole riguardo alla contribuzione a carico del lavoratore, secondo quanto indicato dalla normativa e dalla relativa modulistica.

La riforma interessa quindi soprattutto i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1° luglio 2026 e richiede al lavoratore una maggiore attenzione alla documentazione ricevuta al momento dell'assunzione. È importante verificare la propria situazione, comprendere se si tratta della prima assunzione o di una successiva assunzione, accertare l'eventuale esistenza di una precedente posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR, leggere attentamente l'informativa fornita dal datore di lavoro e rispettare il termine di 60 giorni previsto per esercitare la scelta.

Il punto centrale della nuova disciplina è, dunque, che il silenzio del lavoratore, nei casi in cui opera l'adesione automatica, può determinare una specifica destinazione del TFR maturando. Per questo motivo è opportuno non considerare la documentazione ricevuta dal datore di lavoro come una semplice formalità, ma verificarne attentamente il contenuto e le conseguenze.

Le nuove disposizioni rappresentano un cambiamento significativo nel rapporto tra TFR e previdenza complementare e rendono ancora più importante una corretta informazione sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata conoscendo la propria situazione lavorativa e previdenziale, il contratto collettivo applicato e le regole della forma pensionistica interessata.

La disciplina è entrata in vigore il 1° luglio 2026 ed è stata successivamente oggetto di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro. Le FAQ ministeriali sono state aggiornate anche il 22 settembre 2026 per fornire indicazioni sull'ambito di applicazione delle nuove regole, sulle forme pensionistiche di destinazione, sulle possibilità di scelta del lavoratore e sugli obblighi del datore di lavoro.

In conclusione, per chi viene assunto dal 1° luglio 2026 diventa essenziale prestare attenzione ai primi 60 giorni del rapporto di lavoro. In questo periodo il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di conoscere le alternative previste dalla normativa e di esercitare consapevolmente la propria scelta. In mancanza di una scelta, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Le informazioni contenute in questo articolo si riferiscono alla disciplina vigente e ai chiarimenti ufficiali disponibili alla data di redazione e hanno finalità esclusivamente informative. La situazione concreta di ciascun lavoratore deve essere valutata sulla base della specifica posizione lavorativa, del contratto collettivo applicato e dell'eventuale precedente adesione alla previdenza complementare.

Articolo redatto dall'avv. Giuseppe Cuomo

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